Art. 9.
(Prestazioni di sostegno psico-fisico).

      1. Per le tipologie di contratto di lavoro adottate per il recupero e per il reinserimento delle lavoratrici vittime di infortuni

 

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sul lavoro previste dalla presente legge, il datore di lavoro, a semplice richiesta della lavoratrice, è obbligato a concedere permessi straordinari di assenza dal lavoro, nel limite massimo di dodici ore mensili, utilizzabili anche cumulativamente e continuativamente, per la fruizione di prestazioni di sostegno psico-fisico al lavoro, da concordare con i servizi ambulatoriali o territoriali dell'azienda sanitaria locale competente.
      2. Per la fruizione del sostegno psico-fisico di cui al comma 1 può essere costituito, a semplice richiesta della lavoratrice, un apposito gruppo di lavoro nell'ambito dell'organizzazione funzionale dell'ufficio o della struttura aziendale, di cui fanno parte un medico o uno psicologo dell'azienda sanitaria locale competente, un dirigente o un funzionario delegato dell'ufficio o della struttura aziendale, nonché un assistente sociale operante nell'ambito dei servizi pubblici territorialmente competenti, i quali possono operare, alla presenza dell'interessata, con cadenza bimestrale, presso una sede messa a disposizione dal datore di lavoro sul luogo di lavoro, fermo restando il limite orario previsto dal comma 1.
      3. Il gruppo di lavoro di cui al comma 2 progetta, di comune accordo tra le parti, le iniziative da porre in essere per sostenere la lavoratrice nella fase di approccio al lavoro, tenendo conto delle difficoltà psicologiche ed emotive legate a tale fase e prestando la propria opera fino all'accertamento e alla determinazione del completo inserimento della lavoratrice.
      4. Le prestazioni di sostegno psico-fisico al lavoro previste dal presente articolo cessano decorso un anno dalla data della stipula del contratto di lavoro che le ha determinate.